FAQ - Domande Frequenti
In questa sezione sono raccolte le risposte ai quesiti più frequenti relativi all'iniziativa, ai singoli avvisi e alle modalità di presentazione della domanda per richiedere i servizi di assistenza tecnica e i contributi per la certificazione.
Domande Avviso per gli organismi di certificazione
L’articolo 3 dell’Avviso individua, tra i requisiti generali di ammissione, il possesso della laurea specialistica/magistrale prevista dall’ordinamento vigente, ovvero del diploma di laurea conseguito in base all’ordinamento previgente al D.M. 509/99, ferme restando le equipollenze previste dall’ordinamento vigente. Si tratta di un requisito di ammissione alla procedura, il cui possesso è verificato in via preliminare: la valutazione delle competenze e delle esperienze professionali di cui all’articolo 6, per quanto qualificate e documentate, interviene solo con riferimento alle candidature che risultino ammissibili. Il titolo di studio richiesto costituisce pertanto condizione di accesso e non è derogabile in sede di valutazione.
Le candidature possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it, avvenuta in data 21/07/2026, ed entro il termine del 30/04/2027. Le domande sono valutate con cadenza mensile e l’Elenco è aggiornato progressivamente. Si invita a consultare l’Avviso e i relativi allegati, pubblicati alla medesima pagina, per le modalità di presentazione.
L’Avviso pubblicato sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it riguarda la costituzione di un elenco di consulenti per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese finalizzati all'adozione della Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026. Le modalità per presentare la candidatura sono quelle indicate nell’Avviso e nei relativi allegati, disponibili alla medesima pagina; non sono previste procedure diverse per l'accompagnamento a tale certificazione. Con riferimento alla UNI/PdR 125:2022, si precisa che essa non costituisce l’oggetto dell’Avviso, il quale attiene alla sola UNI/PdR 192:2026. L’esperienza professionale maturata sulla UNI/PdR 125:2022 è tuttavia oggetto di specifica valutazione ai fini del punteggio, secondo i criteri indicati nell’articolo 6 dell’Avviso, ove documentata secondo le modalità ivi previste.
Per le candidature presentate da studi associati, imprese e società di consulenza (Sezione B), la valutazione di cui all’articolo 6 dell’Avviso è effettuata sui curricula dei consulenti indicati quali esecutori designati della prestazione. Rilevano pertanto le esperienze, i contratti e gli audit riferibili all’esecutore designato, purché compiutamente documentati con indicazione di committente, oggetto, periodo di esecuzione ed esito e imputati all’esecutore nell’apposita tabella di dettaglio.
Ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso, la candidatura del soggetto collettivo è redatta, utilizzando l’Allegato A2 ed è corredata, a pena di non ammissibilità, dei seguenti documenti: company profile della struttura, contenente la descrizione dell’assetto organizzativo, delle aree di competenza coperte e dei servizi offerti, con indicazione del numero complessivo di consulenti disponibili e delle rispettive qualifiche; curriculum vitae di ciascun consulente indicato quale esecutore designato; fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e dei consulenti indicati; dichiarazione, resa utilizzando l’Allegato A3, da parte di ciascun esecutore designato, di accettazione della designazione e di sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; indicazione, per ciascuna esperienza, audit o contratto valutabile, dell’esecutore designato cui il titolo è riferito, non essendo ammessa l’imputazione del medesimo titolo a più esecutori. I due documenti richiamati in via alternativa sono riferiti alla candidatura del singolo professionista (Allegato A1) e non vanno presentati dal soggetto collettivo. Si ricorda, infine, che i requisiti generali di cui all’articolo 3 e le competenze professionali di cui all’articolo 4 devono essere posseduti e documentati in capo a ciascun esecutore designato.
L’Elenco è aperto per l’intera vigenza dell’Avviso e le candidature sono valutate con cadenza mensile, con aggiornamento progressivo (artt. 5 e 6 dell’Avviso). È pertanto possibile presentare, in un momento successivo, un’ulteriore istanza riferita al medesimo soggetto collettivo indicando un secondo esecutore designato, fermo restando il divieto di indicare lo stesso nominativo in più candidature.
Non è richiesto allegare i contratti in sede di candidatura. Ai fini del punteggio i titoli devono essere compiutamente documentati nella domanda e nel curriculum, con indicazione di committente, oggetto, periodo di esecuzione ed esito (art. 6, lett. b dell’Avviso). Unioncamere si riserva peraltro la facoltà di richiedere, in qualunque fase, la documentazione probatoria a comprova di quanto dichiarato (art. 6, lett. e dell’Avviso; artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000).
È sufficiente la dichiarazione resa nella domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, senza necessità di allegare copia dei titoli, ferma restando la facoltà di Unioncamere di verificarne il possesso.
Per esperienze "documentate" si intende che le stesse siano compiutamente descritte nella domanda e nel curriculum, con gli elementi identificativi sopra indicati (committente, oggetto, periodo, esito). Non è necessario allegare copia di tutti gli incarichi o contratti: è sufficiente la dichiarazione di veridicità resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere la documentazione a comprova.
Ai sensi dell’articolo 6, lett. c dell’Avviso, l’esperienza già riferita ad uno dei sotto-criteri non può essere utilizzata anche per attestare il requisito di altro sotto-criterio.
Il criterio 5 di cui all’art.6 dell’Avviso individua espressamente la “competenza ed esperienza documentata sulle norme UNI ISO 30415 e/o UNI EN ISO 26000:2020”. La formulazione del criterio fa riferimento a tali specifici standard e non contempla espressamente ulteriori norme.
L’Avviso attualmente pubblicato è la procedura attraverso la quale selezionare i consulenti per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese verso la certificazione UNI/PdR 192:2026. Non è previsto, pertanto, un successivo e distinto avviso di selezione dei fornitori: per proporsi come consulenti è sufficiente presentare la candidatura secondo le modalità indicate nell'Avviso. Le società di consulenza possono partecipare (Sezione B) indicando i consulenti designati quali esecutori delle prestazioni, i cui curricula sono sottoposti a valutazione. Le modalità e la documentazione richiesta sono descritte nell’Avviso e nei relativi allegati, disponibili alla pagina conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it.
Ai fini della valutazione, la tabella di dettaglio dei titoli valutabili, riportata nell’Allegato A1 (e, per i soggetti collettivi, nell’Allegato A2), deve essere compilata indicando, per ciascun contratto, audit o corso dichiarato, il committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione, l’eventuale esito e il sub-criterio di valutazione cui il titolo è imputato. Tali informazioni devono risultare altresì dal curriculum vitae, che deve attestare le esperienze e le competenze dichiarate. Non è invece richiesto allegare, in sede di candidatura, la documentazione probatoria (quali contratti o lettere di incarico), fermo restando che Unioncamere si riserva la facoltà di richiederla in qualunque fase della procedura ai fini della verifica di quanto dichiarato.
L’articolo 3 dell'Avviso individua, tra i requisiti generali di ammissione, il possesso della laurea specialistica/magistrale prevista dall'ordinamento vigente, ovvero del diploma di laurea conseguito in base all'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ferme restando le equipollenze previste dall'ordinamento vigente. Si tratta di un requisito di ammissione alla procedura, il cui possesso è verificato in via preliminare rispetto alla valutazione delle competenze e delle esperienze professionali di cui all'articolo 6, come già chiarito nella FAQ dedicata alla presentazione della candidatura in assenza del titolo di laurea, pubblicata alla pagina https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/#faq, alla quale si rinvia.
L'inserimento di un soggetto collettivo nella Sezione B avviene per il tramite degli esecutori designati indicati nella candidatura, i cui curricula sono valutati secondo i criteri di cui all'articolo 6 dell'Avviso; sono iscritti, e possono eseguire le prestazioni, i soli esecutori designati risultati idonei (punteggio pari o superiore a 60/100). È possibile inserire, in un momento successivo, ulteriori esecutori designati riferiti al medesimo soggetto collettivo, come chiarito nella FAQ dedicata alla candidatura degli studi associati, imprese e società di consulenza con l'indicazione di un ulteriore consulente designato, pubblicata alla pagina https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/#faq, alla quale si rinvia. Anche in tal caso ciascun nuovo consulente è ammesso previa valutazione del relativo curriculum secondo i medesimi criteri dell'articolo 6 e a condizione del raggiungimento della soglia di idoneità: non è quindi prevista una qualifica preventiva del consulente in quanto tale, poiché l'inserimento consegue in ogni caso all'esito positivo della valutazione del curriculum, fermo restando il divieto di indicare lo stesso nominativo in più candidature.
L’Avviso in oggetto riguarda la costituzione di un nuovo e distinto elenco di consulenti per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese finalizzati all'adozione della Prassi UNI/PdR 192:2026. Per essere inseriti nell'elenco relativo alla UNI/PdR 192:2026 è pertanto necessario presentare una nuova candidatura, secondo le modalità indicate nell'Avviso e nei relativi allegati. Si segnala che l'esperienza professionale maturata sulla UNI/PdR 125:2022 è comunque oggetto di specifica valutazione ai fini del punteggio, secondo i criteri di cui all'articolo 6, ove documentata secondo le modalità ivi previste, come chiarito nella FAQ dedicata alle certificazioni UNI/PdR 125:2022 e UNI/PdR 192:2026, pubblicata alla pagina https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/#faq, alla quale si rinvia.
L'Avviso prevede la valutazione delle candidature con cadenza mensile e l'aggiornamento progressivo dell'Elenco, pubblicato sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. L'Elenco è aperto per l'intera vigenza dell'Avviso e viene alimentato in via continuativa: le candidature presentate confluiscono nelle successive pubblicazioni dell'Elenco secondo il predetto criterio. La pubblicazione del primo Elenco dei consulenti avverrà in tempo utile rispetto all'apertura dell'Avviso per le imprese, fissata al 21 settembre 2026, così da renderlo disponibile e operativo in coincidenza con l'avvio dei servizi di assistenza tecnica e accompagnamento a favore delle imprese beneficiarie.
Si rappresenta che la P.IVA da inserire in allegato 2 è quella della società candidata.
Si, è possibile richiedere il contributo anche per i soli servizi di certificazione.
Per il calcolo degli addetti equivalenti occorre fare riferimento a quanto previsto dall’appendice A prospetto A.1 della PdR 192:2026.
Sì. Il titolare/rappresentante dell'impresa interessata al contributo può accedere alla piattaforma ReStart e nella sezione “DELEGHE” può creare una o più deleghe operative per l’impresa medesima. Tali deleghe consentiranno ai delegati di operare in piattaforma per conto dell’utente delegante e della specifica impresa, ai soli fini dell'invio delle richieste di partecipazione. La delega avrà validità fino ad eventuale revoca della stessa. La documentazione (domanda e relativi allegati) devono invece essere firmati dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente.
Non è possibile preinserire la documentazione richiesta dall'Avviso per le imprese prima dell’apertura dello sportello. L'Avviso sarà visibile come attivo nella HOME di infocamere.restart.it solo a partire dalla suddetta data.
Il test di pre-screening deve essere effettuato online sul sito conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Sarà compilabile a partire dal 21 settembre. Si veda il facsimile Allegato A alla pagina https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/bando.
Si, è possibile ripetere il test di pre-screening, tuttavia si suggerisce di eseguirlo nuovamente solamente dopo aver attuato azioni di miglioramento. Si evidenzia al riguardo che l’impresa, in fase di presentazione della domanda, dichiara ai sensi del DPR 445/2000 la veridicità di quanto riportato nel test di pre-screening.
Le domande saranno istruite con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di arrivo, senza attendere la chiusura dell’avviso, entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Si, il contributo una tantum è concedibile per i costi che l’impresa sostiene per la sorveglianza annuale o per il rinnovo della certificazione.
Il preventivo per i servizi di certificazione allegato dalle imprese deve essere reso da un OdC che, al momento della presentazione della domanda, risulti essere presente nell’elenco degli OdC predisposto da Unioncamere a fronte dell’apposito Avviso. Requisito essenziale per l’inserimento in tale elenco è l’accreditamento di Accredia (o di altro Ente di accreditamento firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA per la ISO/IEC 17021-1, in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - anche stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea).
Per i soggetti iscritti nella Sezione B il contratto quadro è stipulato con il soggetto collettivo (art. 7 dell'Avviso). Conseguentemente, come già rappresentato nella FAQ precedente, alla quale si rimanda, la fattura è emessa dalla società di consulenza contraente, con indicazione dell'esecutore designato che ha reso il servizio, anche qualora quest'ultimo sia titolare di autonoma partita IVA.
Devono essere allegati i curriculum vitae di ciascun consulente indicato quale esecutore designato, attestanti le relative esperienze e competenze e comprensivi dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per il soggetto collettivo è invece richiesto il company profile della struttura.
Ai sensi del Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, i diplomi universitari sono equiparati alla laurea triennale e, pertanto, non soddisfano i requisiti generali di ammissione di cui al punto 3 dell'avviso. Viceversa, le lauree di vecchio ordinamento, ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 sono equiparabili alla laurea magistrale/specialistica e, pertanto, soddisfano i predetti requisiti.
Le candidature possono essere presentate fino al 30 aprile 2027 e sono valutate con cadenza mensile. L’Elenco è conseguentemente aggiornato in modo progressivo. Non è prevista una graduatoria di merito né una specifica scadenza mensile per la presentazione delle candidature.
Gli audit sulla UNI/PdR 125:2022 sono valutati nell’ambito degli specifici criteri previsti dall’Avviso: il sub-criterio 3.2 per gli audit completi svolti in qualità di consulente o auditor di prima/seconda parte e il sub-criterio 7.1 per gli audit di terza parte svolti per conto di enti di certificazione accreditati. Il medesimo audit non può essere computato in più sub-criteri.
Il sub-criterio 2.1 “Numero di corsi di formazione documentati in qualità di discente o docente” valuta i corsi documentati «in qualità di discente o docente». L’attività di mera elaborazione di materiali e contenuti, quando l’erogazione della formazione è affidata ad altra struttura o ad altri colleghi, non integra la posizione di docente in capo al candidato e non è pertanto computabile a tale titolo per la persona che ha solo predisposto i contenuti.
Le attività formative possono essere considerate nell’ambito del sub-criterio 2.1 solo se hanno ad oggetto le materie proprie del criterio (conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale, genitorialità e carichi di cura familiare) e sempre che il candidato vi abbia partecipato come discente o docente. Ad ogni modo la Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Possono essere considerati i contratti acquisiti e realizzati aventi contenuti effettivamente riconducibili agli ambiti del criterio 2, purché l’esperienza sia riferibile allo specifico esecutore designato cui il contratto viene imputato e sia adeguatamente documentata. Il medesimo contratto non può essere attribuito a più esecutori. Ad ogni modo la Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Sono valutabili le attività di consulenza/formazione e gli audit personalmente svolti e documentati dal singolo esecutore designato. Le competenze che, per l’organizzazione aziendale, risultano trasversali e condivise tra più funzioni non possono essere attribuite integralmente a un unico candidato: l'elaborazione di contenuti da parte del candidato, a fronte di un'erogazione affidata ad altro team, non vale a qualificare il candidato come docente.
Il sub-criterio 1.1 valorizza i corsi di formazione documentati, della durata minima di 40 ore, sui Sistemi di Gestione per la Qualità, nell'ambito della competenza relativa a organizzazione del lavoro, benessere organizzativo e politiche di inclusione. I corsi relativi al Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 sono riconducibili al sub-criterio, in quanto attinenti ai Sistemi di Gestione per la Qualità. Con riferimento al sistema UNI EN ISO 14001 si rappresenta che questo non attiene alle materie indicate al subcriterio citato. Ad ogni modo la Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Per le candidature presentate da studi associati, imprese e società di consulenza (Sezione B), la valutazione di cui all'articolo 6 dell’Avviso è effettuata separatamente e individualmente sul curriculum di ciascun esecutore designato; i punteggi conseguiti dai diversi esecutori non sono cumulabili tra loro. La società è iscritta nella Sezione B qualora almeno un esecutore designato consegua il punteggio minimo di idoneità, pari a 60 punti su 100.
Il singolo professionista si candida nella Sezione A ed è valutato individualmente. Gli studi associati, le imprese e le società di consulenza si candidano nella Sezione B, indicando uno o più esecutori designati, ciascuno dei quali è valutato individualmente sulla base del proprio curriculum. Il soggetto collettivo è iscritto nell’Elenco qualora almeno uno degli esecutori designati raggiunga la soglia minima di idoneità. Il numero degli esecutori designati non determina un maggior numero di incarichi. L’Elenco non costituisce una graduatoria e l’iscrizione non attribuisce alcun diritto all’assegnazione di incarichi.
L'incompatibilità prevista dall'Avviso riguarda, per la medesima impresa assistita, lo svolgimento di attività di valutazione della conformità o comunque connesse al rilascio della certificazione UNI/PdR 192:2026 da parte dell'organismo di certificazione accreditato, nonché le situazioni idonee a compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del processo di certificazione. Non è pertanto prevista un'incompatibilità generalizzata rispetto allo svolgimento, per la medesima impresa, di ulteriori attività professionali di consulenza o formazione, anche nelle materie oggetto della UNI/PdR 192:2026, purché tali attività non rientrino tra quelle riservate al processo di valutazione della conformità finalizzato al rilascio della certificazione e non determinino situazioni idonee a comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità. Con riferimento, in particolare, alle eventuali attività di audit interno, la loro ammissibilità non può essere affermata in via generale sulla sola base della qualificazione dell'audit come attività di prima parte, ma deve essere valutata in relazione alla concreta natura e finalità dell'attività svolta e alla sua eventuale connessione con il processo di certificazione. Resta in ogni caso precluso, per la medesima impresa, lo svolgimento per conto dell'organismo di certificazione accreditato di attività connesse al rilascio della certificazione.
Il possesso della partita IVA è coerente con la natura e la finalità della procedura, volta a costituire un Elenco di professionisti in grado di assicurare, con continuità, i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese lungo l'intero percorso di adozione della Prassi UNI/PdR 192:2026. La partita IVA esprime, pertanto, proprio l'esercizio continuativo e organizzato dell'attività professionale che l'Avviso richiede.
Il servizio di assistenza tecnica e accompagnamento prevede, per ciascuna impresa beneficiaria, un massimo di 6 giornate, secondo quanto riconosciuto nell’ambito del contributo. Il servizio agevolato è pertanto erogato nei limiti del numero di giornate riconosciute. Per il servizio oggetto del voucher non è previsto un preventivo del consulente: si applicano le condizioni economiche stabilite dall’Avviso, che fissa il valore di ciascuna giornata e l’importo massimo del contributo. Nell’ambito del medesimo servizio agevolato non è prevista un’integrazione economica a carico dell’impresa beneficiaria per incrementare il numero di giornate o il relativo importo. Eventuali ulteriori rapporti professionali tra consulente e impresa, distinti dal servizio di assistenza tecnica e accompagnamento finanziato dal voucher, restano estranei all’ambito dell’Avviso e non sono coperti dal contributo. Quanto alla scelta del consulente, l’impresa beneficiaria individua il consulente tra i soggetti iscritti nell’Elenco. Qualora la scelta ricada su un soggetto iscritto nella Sezione B, la prestazione è resa da uno degli esecutori designati risultati idonei. L’Elenco non costituisce una graduatoria di merito e gli incarichi sono affidati in ragione delle scelte operate dalle imprese.
Gli incarichi svolti per il medesimo committente in annualità successive possono essere considerati titoli distinti qualora costituiscano incarichi effettivamente autonomi, ciascuno con un proprio oggetto, periodo di esecuzione e attività conclusa, e siano adeguatamente documentati. Non è invece possibile considerare come titoli distinti le singole annualità quando queste rappresentino la mera prosecuzione o il frazionamento del medesimo incarico. Resta fermo il divieto di computare il medesimo titolo in più sub-criteri, ai sensi dell’articolo 6 lett. c) dell’Avviso. Ad ogni modo, la Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Il sub-criterio 1.2 valorizza gli audit completi svolti su Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), nell’ambito della competenza relativa a organizzazione del lavoro, benessere organizzativo e politiche di inclusione. Gli audit relativi al Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 sono riconducibili al sub-criterio, in quanto attinenti ai Sistemi di Gestione per la Qualità. Con riferimento agli audit su altri sistemi di gestione certificabili secondo standard ISO diversi, si rappresenta che tali sistemi non attengono alle materie indicate al sub-criterio citato e non sono pertanto computabili ai relativi fini. Ad ogni modo la Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Ai fini della valutazione di cui all’articolo 6 dell’Avviso rileva l’esperienza personalmente maturata e documentata dal candidato, a prescindere dall’intestazione formale del contratto. La circostanza che il contratto con l’azienda cliente sia stato stipulato da una società di consulenza non è pertanto ostativa, qualora il candidato abbia svolto personalmente le attività oggetto del contratto in qualità di professionista a tal fine incaricato dalla società. È quindi corretto indicare nella domanda il contratto in questione, a condizione che l'attività sia compiutamente documentata con indicazione di committente, oggetto, periodo di esecuzione ed esito (art. 6, lett. b) e che risulti l'effettiva riferibilità al candidato del ruolo svolto nell'ambito dell'incarico, elemento che deve emergere altresì dal curriculum vitae. Ove dalla documentazione non risulti il ruolo specifico personalmente svolto dal candidato, il titolo non potrà essere computato in suo favore. Resta fermo il divieto di computare il medesimo titolo in più sub-criteri (art. 6, lett. c) e, per quanto attiene ai contratti relativi alla UNI/PdR 125:2022, la relativa valutazione nell'ambito del criterio ad essa dedicato. La Commissione valuterà caso per caso, sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di partecipazione e dai relativi allegati.
Come disciplinato dall'art. 3 dell'avviso, è ammissibile la partecipazione di soggetti collettivi aventi sede in Italia o in uno Stato membro UE e che siano titolari di partita IVA. Si rappresenta, inoltre, che per la Sezione B la partita IVA è riferita al soggetto collettivo contraente, non all'esecutore designato, che può quindi essere un dipendente o collaboratore privo di P.IVA propria.
Ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso, il medesimo professionista non può figurare contemporaneamente quale candidato singolo nella Sezione A e quale esecutore designato di un soggetto iscritto nella Sezione B, né essere designato da più di un soggetto della Sezione B. Un consulente già iscritto nell'Elenco come professionista singolo non può pertanto essere contestualmente indicato quale esecutore designato di una società parimenti iscritta: le due posizioni non sono cumulabili. È invece possibile il passaggio dall'una all'altra, previa rinuncia all'iscrizione individuale nella Sezione A; in tal caso il consulente può essere designato dalla società quale proprio esecutore, con valutazione del relativo curriculum secondo i criteri di cui all'articolo 6 e a condizione del raggiungimento della soglia di idoneità. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di indicare lo stesso nominativo in più candidature.
L'inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto a ottenere incarichi né alcun impegno da parte di Unioncamere: l'individuazione del consulente avviene per effetto della scelta operata dall'impresa beneficiaria tra i soggetti iscritti, e gli incarichi sono affidati in ragione di tali scelte. Non è prevista una stipula del contratto quadro contestuale alla sola iscrizione nell’Elenco.
Come indicato nell’art. 11 dell’Avviso gli esiti dell’istruttoria e l’elenco delle imprese beneficiarie sono pubblicati sul sito di progetto. Contestualmente l’impresa beneficiaria riceverà le istruzioni per accedere alla piattaforma attraverso la quale potrà scegliere l’esperto dall’Elenco esperti di Unioncamere e prenotare gli appuntamenti per la fruizione del servizio.
I servizi sono resi da esperti selezionati da Unioncamere e iscritti nell'apposito Elenco dei consulenti, pubblicato sul sito istituzionale. L'impresa individua il consulente tra quelli iscritti; ove la scelta ricada su un soggetto della Sezione B, essa si intende riferita alla struttura, fermo restando che la prestazione è resa da uno degli esecutori designati idonei.
Unioncamere provvede direttamente a incaricare il consulente e a gestirne le relative rendicontazioni ai fini del pagamento. La rendicontazione delle attività di assistenza e accompagnamento e il relativo pagamento vengono effettuati secondo quanto previsto dall’Avviso di manifestazione di interesse all’inserimento in apposito elenco di consulenti per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese finalizzati all’adozione della Prassi UNI/PdR 192:2026 (Si rimanda all’Allegato B dell’Avviso).
Ai fini del pagamento, a conclusione del servizio reso a ciascuna impresa, è trasmessa la documentazione di rendicontazione sottoscritta dall'impresa beneficiaria e dall'esperto, con evidenza dell'erogazione dei servizi; il consulente - ovvero, per la Sezione B, il soggetto collettivo contraente - presenta la fatturazione elettronica intestata a Unioncamere, con indicazione dell'esecutore che ha reso il servizio. La fattura, corredata della documentazione, è trasmessa entro 15 giorni dalla conclusione del servizio; il pagamento avviene entro 60 giorni dalla ricezione della fattura corredata dalla documentazione richiesta, previa verifica della stessa da parte di Unioncamere.
Il consulente inserisce la pianificazione delle giornate disponibili sulla piattaforma gestionale messa a disposizione da Unioncamere, redige il verbale di ciascun incontro secondo la modulistica resa disponibile in piattaforma e, a conclusione, trasmette la dichiarazione dei servizi resi di cui all'Allegato B dell’Avviso.
L'affidamento del singolo incarico avviene mediante lettera di incarico che richiama il contratto quadro e specifica, tra l'altro, il numero di giornate autorizzate (da 1 a 6), la denominazione dell'impresa beneficiaria, la data di avvio e di conclusione del servizio e il corrispettivo complessivo. Le attività possono essere avviate soltanto dopo la formale accettazione della lettera di incarico.
